Decreto Legge “Crescita” per i Comuni
Anci Molise: “Dl Crescita, le misure di interesse dei comuni e dei territori montani”
di Il Presidente ANCI Molise
5 luglio 2019
Detrazioni fiscali e cessione del credito
L’articolo 10 introduce la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per gli interventi di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (rispettivamente, interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, aka Ecobonus e Sismabonus) di ricevere, in luogo dell’utilizzo della detrazione, un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante. Tale contributo è recuperato dal fornitore sotto forma di credito d’imposta, di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l’applicazione dei limiti di compensabilità. I fornitori che hanno effettuato le due tipologie di intervento a loro volta hanno facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi. Analoga facoltà è stata concessa ai beneficiari di detrazioni per interventi di realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia, nonché ai relativi fornitori: come avevamo spiegato, diventano cedibili anche le detrazioni fiscali del 50% per le ristrutturazioni se applicate a interventi di risparmio energetico come l’installazione di un impianto fotovoltaico.
Certificati bianchi, addizionalità per solare e biomasse
I commi da 1-bis a 1-quater dell’articolo 48 incidono sulle modalità con le quali i progetti di efficienza energetica che prevedono l’impiego di fonti rinnovabili per usi non elettrici sono ammessi al meccanismo dei titoli di efficienza energetica, ai sensi del D.M. 11 gennaio 2017. Il comma 1-bis dispone che il risparmio di energia addizionale necessario ai fini dell’ammissione al meccanismo, per i progetti suddetti è determinato: a) in base all’energia non rinnovabile sostituita rispetto alla situazione di baseline, per i progetti che prevedano la produzione di energia tramite le seguenti fonti: solare, aerotermica, da bioliquidi sostenibili, da biogas e da talune biomasse (prodotti e sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1-A del D.M. 6 luglio 2012) b) in base all’incremento dell’efficienza energetica rispetto alla situazione di baseline, in tutti gli altri casi, come già previsto dalla vigente disciplina attuativa . Ai sensi del comma 1-ter, i progetti che prevedono l’utilizzo di biomasse in impianti fino a 2 MW termici devono rispettare i limiti di emissione in atmosfera ed i relativi metodi di misura riportati nel D.M. 16 febbraio 2016 (cd. Conto termico, Tabelle 15 e 16). Il comma 1-quater demanda al Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e di tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza Unificata, di provvedere alle conseguenti modifiche del sopra indicato D.M. 11 gennaio 2017. Precisazioni sul Conto termico
Inserito un comma 3-bis dell’articolo 10 che interviene sull’articolo 28, comma 2, lettera d), del D. Lgs. n. 28 del 2011, il quale prevede che i decreti interministeriali ai quali è demandata l’attuazione dei meccanismi di erogazione dei contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni (allo stato, D.M. 16 febbraio 2016, cd. “Conto termico”), debbano stabilire – tra l’altro – gli eventuali obblighi di monitoraggio a carico del soggetto beneficiario (lettera d)). La nuova disposizione introduce la precisazione secondo la quale i predetti eventuali obblighi di monitoraggio debbano essere stabiliti prevedendo, in particolare, che, qualora gli interventi incentivanti siano stati eseguiti su impianti di amministrazioni pubbliche, queste, nel caso di scadenza del contratto di gestione nell’arco di cinque anni successivi all’ottenimento degli stessi incentivi, assicurino il mantenimento dei requisiti mediante clausole contrattuali da inserire nelle condizioni di assegnazione del nuovo contratto.
Incentivi per le moto elettriche
L’articolo 10-bis modifica la disciplina degli incentivi per l’acquisto di motocicli elettrici e ibridi nuovi, previa rottamazione di analoghi più inquinanti, che era stata introdotta dalla legge di bilancio 2019. La nuova disciplina estende l’incentivo all’acquisto di ciclomotori e motoveicoli, sia elettrici che ibridi, di tutte le categorie L a prescindere dalla potenza, mentre la misura del contributo, pari al 30% e che può arrivare ad un massimo di 3.000 euro, rimane invariata. Viene inoltre previsto che per usufruire dell’incentivo è consentito rottamare, oltre alle categorie già previste euro zero, 1 e 2, anche un analogo veicolo euro 3, nonché i ciclomotori che siano stati dotati di targa obbligatoria, come previsto dalla apposita normativa del 2011.
Maggiorazione deducibilità IMU dalle imposte sui redditi
L’articolo 3 incrementa progressivamente la percentuale deducibile dal reddito d’impresa e dal reddito professionale dell’IMU dovuta sui beni strumentali, sino a raggiungere la totale deducibilità dell’imposta a regime, ovvero a decorrere dal 2023 (più precisamente, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022), in luogo di raggiungere – come previsto dal testo originario del decreto-legge – una percentuale di deducibilità a regime (dal 2022) pari al 70 per cento.
Sismabonus
Viene estesa anche alle zone di rischio sismico 2 e 3 l’agevolazione del cosiddetto “sismabonus acquisti”, che riconosce una detrazione del 75%-85% (a seconda, rispettivamente, se il miglioramento sismico conseguito è di una classe o di due classi) agli acquirenti di immobili acquistati dalle imprese, sottoposti a interventi di miglioramento sismico, e venduti entro 18 mesi dalla conclusione dei lavori. Sono ammessi all’agevolazione gli interventi di demolizione e ricostruzione, anche con variazioni volumetriche. L’agevolazione si applica a partire dal 1 gennaio 2017 e scade il 31 dicembre 2021. L’importo massimo di spesa è confermato a 96mila euro per singola unità immobiliare.
Nuova Sabatini
L’articolo 20 modifica le modalità di funzionamento della “Nuova Sabatini”, misura di sostegno che consente – alle micro, piccole e medie imprese – di accedere a finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali “Industria 4.0”, concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati all’esercizio dell’attività di leasing.finanziario, e di ottenere un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati in via convenzionale sui predetti finanziamenti. Nel dettaglio, la norma: alla lettera 0a) inserisce tra i soggetti abilitati a rilasciare i predetti finanziamenti agevolati anche gli altri intermediari finanziari iscritti al relativo albo di cui all’articolo 106 del TUB (D.Lgs. 385/1993), che statutariamente operano nei confronti delle PMI; alla lettera a) innalza l’importo massimo del finanziamento agevolato concedibile ai beneficiari durante il periodo dell’intervento, portandolo da due a quattro milioni di euro; alla lettera b) modifica le modalità di erogazione del correlato contributo statale, prevedendo che l’erogazione dello stesso avvenga sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell’investimento, e – a fronte di finanziamenti di importo non superiore a 100.000 euro – in un’unica soluzione. A tal fine, la norma apporta in più punti modifiche alla disciplina della misura agevolativa in questione, contenuta nell’articolo 2, del D.L. n. 69/2013.
Contributi ai Comuni per efficienza e sostenibilità
L’articolo 30 prevede l’assegnazione, con decreto del MISE e a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, di contributi in favore dei Comuni, per la realizzazione di progetti di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l’anno 2019 comunque commisurati alla popolazione dei Comuni beneficiari. L’articolo 30 prevede contributi in favore dei Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l’anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione per la “realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo sostenibile”. Ai Comuni sotto i cinquemila abitanti andranno contributi per 50 mila euro e via via a crescere fino a 250 mila euro per Comuni oltre i 250 mila abitanti.
Ricerca nelle rinnovabili
L’articolo 48, comma 1 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 20 milioni di euro per il 2021 per gli interventi connessi al rispetto degli impegni assunti dal Governo italiano con l’iniziativa Mission Innovation adottata durante la Cop 21 di Parigi, finalizzati a raddoppiare la quota pubblica degli investimenti dedicati alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione delle tecnologie energetiche pulite, nonché degli impegni assunti nell’ambito della Proposta di Piano Nazionale Integrato Energia Clima.
Tassazione agevolata per recupero edilizio
L’articolo 7 reca un regime di tassazione agevolata per incentivare gli interventi su vecchi edifici, allo scopo di conseguire classi energetiche elevate e nel rispetto delle norme antisismiche. Esso consiste nell’applicazione in misura fissa dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale sui trasferimenti di detti beni. La misura opera anche per le operazioni esenti da IVA, ai sensi dell’articolo 10 del D.P.R. n. 633 del 1972; l’agevolazione si applica in caso di successiva alienazione di fabbricati suddivisi in più unità immobiliari, ove sia alienato almeno il 75 per cento del volume del nuovo fabbricato; l’agevolazione è estesa, oltre al caso di demolizione e ricostruzione degli edifici con successiva vendita, anche agli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia dei fabbricati e loro successiva alienazione; si inserisce la classe energetica NZEB – Near Zero Energy Building tra quelle che possono essere conseguite con gli interventi agevolati; si chiarisce che rimane ferma la misura fissa dell’imposta ipotecaria nel caso di apposizione di vincolo sui beni immobili delle imprese assicurative; Sono infine ampliati i poteri di intervento dell’IVASS nei confronti delle medesime imprese.
Sostegno a progetti di ricerca e sviluppo per economia circolare
L’articolo 26 dispone la concessione di finanziamenti agevolati e contributi diretti alle imprese e ai centri di ricerca a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo finalizzati ad un uso più efficiente e sostenibile delle risorse nell’ambito dell’economia circolare (comma 1). Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese ed i centri di ricerca che soddisfano una serie di caratteristiche indicate (comma 2). Tali soggetti possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro o con organismi di ricerca. Soppresso il limite massimo di tre soggetti co-proponenti ed è stata inserita la previsione della previa indicazione del soggetto capofila (comma 3). Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i progetti di ricerca e sviluppo devono, tra l’altro, essere finalizzati alla riconversione produttiva delle attività economiche, tramite sviluppo di tecnologie abilitanti (KETs). Introdotto il richiamo alle tecnologie relative a sistemi di selezione del materiale multileggero, al fine di aumentarne le quote di recupero e di riciclo (comma 4).
Garanzia sviluppo media impresa
L’articolo 17, ai commi 1-4, istituisce, nell’ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, una sezione speciale destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura di singoli finanziamenti e portafogli di finanziamenti – di importo massimo garantito di euro 5 milioni e di durata ultradecennale fino a 30 anni – erogati da banche e intermediari finanziari alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 e finalizzati per al meno il 60 percento a investimenti in beni materiali. A tal fine la dotazione del Fondo è incrementata di 150 milioni di euro per l’anno 2019 Contestualmente, per le garanzie concesse nell’ambito di portafogli di finanziamenti, viene innalzato, da 2,5 a 3,5 milioni di euro, l’importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa (novella all’articolo 39, comma 4 del D.L. n. 201/2011).
Fondo di garanzia per la prima casa
L’articolo 19 dispone un rifinanziamento di 100 milioni di euro per l’anno 2019 (a carico delle risorse previste dall’art. 50) del Fondo di garanzia per la prima casa. Viene altresì ridotta, dal 10 all’8 per cento, la percentuale minima del finanziamento da accantonare a copertura del rischio.
Luci votive
L’articolo 12-bis inserisce tra le attività qualificate come “commercio al minuto” a fini IVA anche le prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri, con efficacia decorrente dal 1° gennaio 2019. Dall’assimilazione discende uno specifico regime di adempimenti IVA: in particolare, tali attività sono esonerate dall’obbligo di emettere fattura, salvo richiesta in tal senso proveniente dal cliente.
di Il Presidente ANCI Molise